Statuto

 

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “UN PONTE PER”

 

ARTICOLO 1 – COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE SOCIALE

È costituita ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modifiche una associazione denominata “Un Ponte Per – Ente di Terzo Settore – Un Ponte Per ETS” con sede in Roma.

La sede potrà essere trasferita con semplice delibera del Comitato Nazionale. La durata dell’Associazione è fissata a tempo indeterminato.

Il simbolo dell’Associazione è una freccia verso l’alto a curva a 90° a destra con sovrapposta la scritta “Un Ponte Per” e con in calce una riga.

 

ARTICOLO 2 – SCOPI SOCIALI

L’Associazione è aconfessionale, apartitica, ed è contraria ad ogni forma di discriminazione fondata su genere, origini, lingua, religione, censo, opinioni politiche, condizioni personali e sociali. Essa è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L’Associazione opera per la pace ed il riavvicinamento tra i popoli con culture, lingue, religioni e tradizioni diverse al fine di una equa e pacifica convivenza e favorisce la gestione nonviolenta dei conflitti. L’Associazione si riconosce nei valori e negli ideali anti-fascisti e intende promuovere la giustizia sociale ed ambientale, nonché il rispetto di tutti i diritti umani di ogni persona.

L’Associazione si impegna per la diffusione di un forte senso di solidarietà nei confronti delle vittime della guerra. L’Associazione ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, ed è impegnata a contrastare ogni tendenza culturale ed economica da chiunque perseguita al dominio politico, economico, militare, culturale e neocoloniale dei popoli. L’Associazione promuove la conoscenza della cultura dei popoli a livello globale, a partire da quelli del Medio Oriente e degli altri popoli del Mediterraneo.

L’Associazione sostiene la società civile ed i movimenti sociali e dei diritti umani dei Paesi in cui opera e promuove il gemellaggio, la collaborazione e la relazione stabile con la società civile ed i movimenti italiani ed europei.

In particolare l’Associazione, alternativamente o cumulativamente, persegue le finalità di cui sopra prevalentemente in favore di terzi/e tramite le seguenti attività di interesse generale, di cui all’art. 5 del Codice del terzo settore:

  • cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n.125, e successive modificazioni, in particolare tramite: iniziative umanitarie e di solidarietà nei confronti delle vittime civili dei conflitti, nel campo sanitario, educativo, alimentare, abitativo; programmi di difesa; promozione dei diritti umani, ambientali, economici e sociali e di sostegno alla società civile; interventi di Peacebuilding e invio di Corpi Civili di Pace; programmi di protezione e conservazione dell’ambiente e del patrimonio culturale; dell’accoglienza e risposta umanitaria verso rifugiati/e e profughi/e; di ricostruzione e della stabilizzazione post-conflitto; iniziative e progetti di educazione alla pace, alla gestione nonviolenta del conflitto, di educazione formale e non formale alla cittadinanza globale e alla cooperazione allo sviluppo anche in rapporto o in convenzione con enti pubblici; iniziative volte a l’auto-determinazione e l’auto-narrazione dei popoli e delle persone; programmi di sviluppo che favoriscano l’acquisizione di tecnologie e abilità per l’auto-sviluppo; iniziative di conoscenza e scambio culturale, con particolare riferimento alle giovani generazioni e agli attivisti ed attiviste.

Persegue inoltre attività di interesse generale quali:

  • promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, anche tramite tutte le forme possibili per il rafforzamento dei soggetti formali e informali del terzo settore con una forte vocazione di comunità.
  • promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, tramite iniziative o coalizioni per azioni e campagne di advocacy relative ai diritti umani, ai difensori e alle difensore dei diritti umani in tutti i Paesi in cui si impegna e al Peacebuilding civile e al disarmo;
  • formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
  • formazione universitaria e post-universitaria, come ad esempio la partecipazione a master di 1° e secondo livello universitari, l’accoglienza e formazione on the job dei/delle neolaurati/e e studenti in volontariato formativo curriculare o il placement, interventi, dibattiti, proiezioni ed iniziative finalizzate alla sensibilizzazione o diffusione sui temi di interesse e specializzazione dell’Associazione;
  • organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, in particolare finalizzate alla conoscenza e testimonianza diretta e alla costruzione di relazioni di solidarietà;
  • beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
  • organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e della solidarietà e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo anche sul giornalismo di pace e la protezione dei diritti delle minoranze;
  • riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati “alla criminalità organizzata” e non solo.

L’Associazione può aderire a coalizioni, coordinamenti, nonché associazioni di secondo livello, nazionali ed internazionali che perseguano fini simili, complementari o connessi ed in ogni caso mai aventi o connessi a, finalità di lucro.

L’Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, anche verso corrispettivo, nei limiti e secondo i criteri della normativa vigente, e il cui provento eventuale o margine è utilizzato per il raggiungimento dei fini istituzionali di carattere generale anche inteso in termini di sostentamento dell’Associazione, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente anche mediante l’utilizzo di risorse volontarie e gratuite, in particolare:

  • vendita di prodotti intellettuali quali libri, riviste ecc.;
  • locazione di beni immobili;
  • ogni altra attività ammessa dalla legge e sue modificazioni che il Comitato Nazionale deciderà di deliberare.

L’Associazione può esercitare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e volontarie e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo, attraverso per esempio l'organizzazione di eventi, cene sociali, campagne ecc., e attraverso la richiesta a terzi/e di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e le sostenitrici e con il pubblico.

L’Associazione può avvalersi di volontari e volontarie nello svolgimento delle proprie attività nei limiti stabiliti dalla legge. I volontari e le volontarie che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti/e in un apposito registro presso l’Associazione. A chi svolge volontariato non occasionale presso l’Associazione possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e secondo le modalità stabilite nei limiti previsti dalla legge, dal Comitato Nazionale e alle medesime condizioni applicabili alle stesse cariche sociali, di cui a questo Statuto.

Chi svolge volontariato non occasionale viene assicurato/a contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, tramite apposita assicurazione collettiva.

L’Associazione può dotarsi di dipendenti e collaboratori/collaboratrici al fine di garantire la massima qualità e specializzazione negli interventi e nella gestione. I/Le dipendenti e i/le collaboratori e collaboratrici dovranno essere retribuiti/e secondo la normativa di riferimento e comunque entro i limiti stabiliti dal Codice del Terzo Settore e decreti attuativi e successive modificazioni.

Il rispetto dei parametri di legge per questa parte sarà evidenziato nel bilancio sociale.

 

ARTICOLO 3 – QUALIFICA DI ASSOCIATO/ASSOCIATA E MODALITA’ DI ADESIONE

Possono associarsi tutte le persone che condividano gli scopi della Associazione e si adoperino per conseguirli. Associazioni, altri enti di diritto privato no profit, nonché Istituzioni possono essere associati/e sempre che le loro finalità e/o il loro operato non siano in conflitto con le finalità e/o l’operato dell’Associazione.

Il numero degli associati e delle associate è illimitato.

Chi intende far parte dell'Associazione deve presentare domanda scritta al Comitato Nazionale, tramite email, sito web o altra modalità stabilita dal Comitato Nazionale, con indicati:

  • nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
  • la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo Statuto dell’Associazione, nonché l’assunzione dell’impegno a rispettare gli eventuali regolamenti, codice etico, policy e le deliberazioni adottate dagli organi associativi.

L’ammissione come associato/a dell’Associazione è deliberata dal Comitato Nazionale entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato/a e annotata, a cura del Comitato Nazionale, nel Libro Associati e Associate. In caso di rigetto della domanda di ammissione il Comitato Nazionale deve comunicarlo in via scritta, anche tramite email, con le relative motivazioni alle persone interessate, le quali entro i successivi 30 giorni possono chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera in merito alla prima riunione utile.

Gli associati e le associate sono iscritti/e nel Libro Soci e Socie a cura del Comitato Nazionale sulla base del pagamento della quota di adesione stabilita dal Comitato Nazionale. La quota di adesione di ciascun associato/a è annuale e valida dal Gennaio al Dicembre dell’anno di iscrizione. La posizione di associato/a non è cedibile o trasferibile. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili o trasmissibili.

 

 ARTICOLO 4 –  DIRITTI ED OBBLIGHI DI ASSOCIATI E ASSOCIATE

Lo status di associato/a ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dalla legge o dal presente Statuto nei limiti delle previsioni di legge. Non sono pertanto ammesse previsioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Ogni associato/a ha diritto a:

  • eleggere gli organi associativi e di essere eletto/a negli stessi secondo le modalità stabilite e circolate ai soci e alle socie dal Comitato Nazionale almeno 1 mese prima della data dell’Assemblea in cui si terranno le votazioni;
  • esercitare il diritto di voto in Assemblea su tutte le materie assegnate alla competenza della stessa;
  • essere informato/a sulle attività dell’Associazione e apprenderne l’andamento verso il perseguimento degli obiettivi, anche intermedi consolidati nella strategia triennale;
  • frequentare i locali dell’Associazione a meno di ragioni di sicurezza per le sedi all’estero;
  • partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’Associazione;
  • concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
  • essere rimborsato/a, se lo richiede, dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività istituzionale svolta su mandato/approvazione del Comitato Nazionale, secondo modalità e criteri stabiliti da quest’ultimo nei limiti della legge;
  • conoscere l’ordine del giorno e prendere visione dei verbali delle Assemblee, delle riunioni del Comitato Nazionale nonché dei bilanci e consultare i libri associativi presso la sede dell’Associazione, previa richiesta scritta, anche tramite mail, al Comitato Nazionale.

Gli associati e le associate hanno l’obbligo di:

  • rispettare il presente Statuto, il codice etico e gli eventuali Regolamenti/Policy interni;
  • svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo, senza fini di lucro, anche indiretto;
  • versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Comitato Nazionale.

La qualità di associato/a si perde per decesso, recesso o esclusione. L’esclusione è deliberata dal Comitato Nazionale con delibera motivata, per morosità o mancato rispetto delle norme statutarie, o comportamenti in contrasto con il perseguimento dello scopo associativo, oppure tali arrecare danni materiali o morali all’Associazione. L'associato o la associata dichiarato escluso/a può, entro trenta giorni dalla comunicazione di esclusione, ricorrere all’Assemblea mediante lettera raccomandata inviata alla Presidenza dell’Associazione. L’Assemblea dopo aver ascoltato le controdeduzioni scritte o orali dell’interessato/a, delibera con voto segreto.

La deliberazione dell’Assemblea è comunicata per iscritto a cura della Presidenza e della segreteria dell’Assemblea, al/alla associato/a escluso/a.

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione al Comitato Nazionale con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto ha effetto immediato, non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Nazionale; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all'associazione.

 

ARTICOLO 5 - PATRIMONIO ed ENTRATE

Il patrimonio della Associazione è costituito da:

A. contributi, lasciti e donazioni di persone fisiche, enti, istituzioni pubbliche e private;

B. beni patrimoniali mobili e immobili e loro rendite, nonché fondi e riserve;

C. da proventi derivanti da iniziative aventi carattere economico- commerciale verso gli associati e le associate e anche verso terzi/e che siano marginali nelle forme di organizzazione dei mezzi anche qualora ripetute nel tempo e coerenti con gli scopi sociali;

D. ogni altro bene, provento o risorsa che venga messo a disposizione dell’Associazione o di cui l’Associazione acquisisca la titolarità.

Il patrimonio dell’Associazione, compreso ogni provento derivante da attività commerciali accessorie o altre forme di autofinanziamento così come gli avanzi di gestione, fondi, riserve, ricavi e rendite sono destinati al solo svolgimento delle attività istituzionali, di carattere generale e statutarie o, in alternativa, all’incremento del patrimonio dell’Associazione, ed in ogni caso ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E’ fatto divieto di distribuire utili, avanzi di gestione, riserve e fondi comunque denominati ed il patrimonio immobiliare e mobiliare dell’Associazione a i/le fondatori e fondatrici, associati e associate, componenti del Comitato Nazionale e quelli/e dell'Organo di Controllo dei conti e legali, gli amministratori ed amministratrici, i/le dipendenti, i/le collaboratori e collaboratrici, in qualunque forma, diretta ed indiretta, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

 

ARTICOLO 6– ESERCIZIO SOCIALE e BILANCIO SOCIALE

L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Comitato Nazionale provvede alla redazione del bilancio di esercizio e al bilancio sociale ove richiesto dalla normativa, e lo presenta all’Assemblea per l’approvazione entro centoottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio. Nei documenti di bilancio il Comitato Nazionale dà conto del carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio. Il bilancio di esercizio e ove previsto il bilancio sociale, redatto secondo i criteri di legge previsti per il Terzo settore, è prima comunicato all'Organo di Controllo e all’incaricato/a della revisione legale dei conti almeno 30 giorni prima della data fissata per l’Assemblea che deve discuterlo. L'organo di Controllo deve riferire all’Assemblea, mediante apposita relazione sui risultati della gestione, nonché sulla coerenza, correttezza, rispondenza ai principi di morigeratezza e prevalenza degli scopi istituzionali della gestione. Il bilancio di esercizio, e il bilancio sociale ove richiesto dalla legge, con la relazione dell'Organo di Controllo e la relazione dell’incaricato/a della revisione legale dei conti, nonché il bilancio preventivo con debita relazione di accompagno devono restare depositati presso la sede dell’Associazione durante i quindici giorni che precedono l’Assemblea degli associati e delle associate per la discussione e l’approvazione.

Gli associati e le associate possono prenderne visione presso la sede dell’Associazione in ogni momento e richiedere di averne copia, trasmessa a mezzi digitali.

I documenti di bilancio vengono pubblicati sul sito dell’Associazione entro 30 giorni dalla loro approvazione, firmati dalla Presidenza ed accompagnati dalla Delibera di Assemblea che li approva.

 

ARTICOLO 7– ORGANI SOCIALI

Sono organi della Associazione:

  • l’Assemblea degli associati e delle associate;
  • il Comitato Nazionale;
  • il/la Presidente;
  • il/la Co-Presidente;
  • i Comitati Locali, ove presenti;
  • l'Organo di Controllo
  • l'Organo di Revisione

Tutte le cariche sociali sono gratuite, fermo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’esercizio delle funzioni, secondo i criteri e le modalità stabiliti con delibera dal Comitato Nazionale.

 

ARTICOLO 8 – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI E DELLE ASSOCIATE

A. Funzioni

L'Assemblea degli associati:

a) in forma ordinaria:

  • approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
  • nomina e revoca i membri degli organi sociali;
  • nomina e revoca i membri dell'Organo di Controllo;
  • nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  • approva le linee fondamentali di azione e la strategia triennale generale;
  • ratifica l’adesione ad altre associazioni;
  • decide su domande di ammissione che siano state respinte dal Comitato Nazionale, per cui la persona interessata abbia chiesto ricorso all’Assemblea;
  • verifica e valuta l’operato del Comitato Nazionale, anche grazie alle eventuali indagini che siano state svolte dall'Organo di Controllo;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;
  • approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
  • delibera sull'esclusione di soci e socie, se l'atto Costitutivo o lo Statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima. In Assemblea hanno diritto di voto solo ed esclusivamente i soci e le socie che abbiano regolarmente provveduto al pagamento di tutte le quote di adesione dovute.

b) in forma straordinaria delibera sulle:

  • modifiche allo Statuto;
  • scioglimento dell’Associazione;
  • nomina dei liquidatori.

B. Convocazione

L'Assemblea è convocata dal Comitato Nazionale, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio oppure 180 giorni, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Comitato Nazionale ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

L'Assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo, dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno sette giorni prima dell'assemblea.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 7 giorni prima della data fissata per l'assemblea.

C. Diritto di voto

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi. Il voto si esercita in modo palese.

D. Svolgimento

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Co-Presidente dell'Associazione in sua mancanza dal componente più anziano di carica del Comitato Nazionale, in mancanza dall'Associato indicato dall'Assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'Assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla Legge o qualora il Comitato Nazionale ne ravviso l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto sul libro verbali dell'Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L'Assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Comitato Nazionale, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'Assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

  1. che sia consentita al Presidente dell'Assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
  2. che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
  3. che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'Assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

E) Maggioranze

L'Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione occorre la presenza di almeno metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti in prima convocazione, mentre in seconda convocazione occorre la presenza del 30% (trenta per cento) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Nell'Assemblea straordinaria e solo in questa è ammesso il voto per delega con un massimo di tre deleghe per associato.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Comitato Nazionale non hanno diritto di voto.

 

ARTICOLO 9 – IL COMITATO NAZIONALE

Il Comitato Nazionale è composto da minimo tre a massimo dieci membri favorendo la partecipazione delle giovani generazioni, oltre che da Presidente e Co-Presidente, eletti dall’Assemblea tra gli associati e le associate cui si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Dura in carica tre esercizi e scade in occasione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio ed i membri sono rieleggibili.

Il Comitato Nazionale opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione.

Il Comitato Nazionale è investito dei più ampi poteri per la direzione politica dell’Associazione sulla base delle determinazioni dell’Assemblea e della gestione ordinaria e straordinaria, ad eccezione degli atti esplicitamente propri della Assemblea nonché quelli del/della Presidente.

In particolare, il Comitato Nazionale, ferma restando ogni altra attribuzione di cui al presente Statuto:

  • comunica agli associati e alle associate le modalità di presentazione delle candidature per le elezioni dei/delle componenti degli organi sociali per favorirne la più ampia partecipazione;
  • predispone le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
  • individua le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale nei limiti della legge;
  • delibera sulle richieste di ammissione come associato o associata, nonché sulla esclusione di associati e associate;
  • provvede alla tenuta del Libro Associati e Associate;
  • predispone tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
  • cura la gestione dell’intero patrimonio dell’Associazione;
  • ha la direzione politica nel perseguire le deliberazioni dell’Assemblea.

Il Comitato Nazionale si riunisce almeno una volta ogni due mesi ed è validamente costituito in presenza della maggioranza dei suoi membri. Il Comitato Nazionale è convocato dal/dalla Presidente, eventualmente anche su richiesta del/della Co-Presidente, della maggioranza dei suoi membri o ancora su richiesta della Direzione generale, mediante avviso a tutti i suoi membri inviato, a mezzo email o altro equivalente, con almeno 5 giorni di anticipo e contenente l’ordine del giorno, l’orario, il luogo e le modalità della riunione. Con richiesta da formularsi almeno 3 giorni prima della riunione, ciascun membro del Comitato Nazionale può richiedere l’integrazione dell’ordine del giorno, indicando specificatamente le ulteriori materie da trattare. Il/La Presidente o il/la Co-Presidente o altro membro incaricato del Comitato Nazionale, provvedono a comunicare ai membri, agli associati e alle associate tramite email o altro mezzo simile, l’ordine del giorno consolidato, il luogo o le modalità e l’orario di riunione del Comitato Nazionale, almeno 2 giorni prima della data fissata per la riunione.

Ogni associato/associata può intervenire senza diritto di voto alle riunioni del Comitato Nazionale, richiedendo la propria inclusione anche attraverso mezzi di comunicazione a distanza. Il Comitato Nazionale è presieduto dal/dalla Presidente o da/dalla Co-Presidente o, in assenza di entrambe, dal Membro più anziano del Comitato Nazionale e nomina nel proprio seno un segretario, anche a turno tra i suoi membri, che redige il verbale delle sedute, poi firmato da chi ha svolto compiti di segreteria, dal/dalla Presidente e dal/dalla Co-Presidente e trascritto nel Libro Verbali dell’Associazione.

Il Comitato Nazionale si riunisce presso la sede legale dell’Associazione o presso il diverso luogo indicato nell’avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

  • il/la Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti e delle intervenute, il regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
  • sia consentito a chi verbalizza di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
  • sia consentito agli intervenuti e alle intervenute di partecipare alla discussione e, a chi ne abbia diritto di procedere alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Comitato Nazionale delibera per consensus tra membri eletti e presenti alla riunione, nel cui computo si includono coloro che hanno partecipato a distanza.

Il Comitato Nazionale ha competenza esclusiva per le decisioni di contrarre mutui o finanziamenti e per l’acquisto e la vendita di beni immobili. Con delibera unanime e per specifiche operazioni, questa competenza può essere delegata al/alla Presidente.

Il Comitato Nazionale incarica, con il voto favorevole della maggioranza dei membri, anche al di fuori del suo seno e stabilendone il compenso secondo la normativa vigente, un Direttore/una Direttora Generale cui può delegare tutti o parte dei poteri di gestione ordinaria, comunque tramite apposita delibera unanime del Comitato Nazionale, definendone i termini di riferimento e gli obiettivi programmatici da perseguire. Il/La Direttore/a Generale dà inoltre attuazione alle delibere del Comitato Nazionale e partecipa alle riunioni del Comitato Nazionale senza diritto di voto.

 

ARTICOLO 10 – IL/LA PRESIDENTE

Il/La Presidente dell’Associazione eletto/a dall’Assemblea dura in carica 3 anni, e non può essere rieletto/a per più di due volte consecutive, a meno che l’Assemblea in forma straordinaria ne chieda l’estensione per massimo un altro mandato di 3 anni. Il/La Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione verso terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano all’esterno. Il/La Presidente ha la rappresentanza istituzionale dell’Associazione, assieme al/alla Co-Presidente. Previa autorizzazione del Comitato Nazionale che al tal fine delibera all’unanimità dei membri, il/la Presidente può conferire procura su specifiche categorie di atti al/alla Direttore/a Generale.

Il/La Presidente e il/la Co-Presidente eletti/e devono identificarsi con generi diversi e lavoreranno con massima orizzontalità, condivisione di informazioni e spirito collaborativo nel coadiuvare le attività associative. Il/La Presidente cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dalla Assemblea ordinaria, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del suo mandato o di quello del Comitato Nazionale, il/la Presidente convoca l’Assemblea per l’elezione del/della nuovo/a Presidente, Co-Presidente o del Comitato Nazionale. Il/La Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Comitato Nazionale, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo agli stessi in merito all’attività compiuta. Il/La Co-Presidente sostituisce il/la Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questa sia impossibilitata temporaneamente nell’esercizio delle sue funzioni.

 

ARTICOLO 11 – IL/LA CO-PRESIDENTE

Il/La Co-Presidente è eletto/a dall’Assemblea tra gli associati e le associate. Per la durata dei mandati, revoca, dimissioni e scadenza si segue quanto previsto nell’articolo precedente al presente Statuto per il/la Presidente. Il/La Co-Presidente   condivide con il/la Presidente tutte le attribuzioni e responsabilità eccetto la rappresentanza legale.

 

ARTICOLO 12 - I COMITATI LOCALI

Gruppi di minimo 3 associati e/o associate possono dare vita a Comitati Locali della Associazione.

Il gruppo di associati e associate che vogliano costituire un Comitato Locale dovranno richiederne la costituzione al Comitato Nazionale tramite apposito modulo in via scritta anche trasmessa a mezzi telematici su cui il Comitato Nazionale si pronuncia nella successiva riunione per consensus con delibera di ammissione o rigetto motivata che resta a verbale.

I Comitati Locali devono essere riconosciuti dal Comitato Nazionale per utilizzare nome e simbolo della Associazione, per costituirsi quali sede operative locali dell’Associazione presso enti e registri locali, aprire conti correnti, presentare richieste di finanziamento ad enti pubblici, organizzare iniziative o raccogliere fondi a nome della Associazione.

Ogni Comitato Locale può delegare un/una referente per partecipare alle riunioni del Comitato Nazionale, cui i Comitati sono sempre invitati.

 

ARTICOLO 13 – ORGANO DI CONTROLLO

L’Assemblea nomina, se ricorrono le condizioni previste dall’art. 30 del CTS, un Organo di controllo, collegiale o anche monocratico, di cui almeno un componente deve essere iscritto negli albi professionali di cui al D.Lgs. 139/2005; a questi soggetti si applicano gli art. 2397 e 2399 del Codice Civile.

L’Organo di controllo ha il compito di:

  • vigilare sull’osservanza della Legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
  • vigilare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo, contabile e sul suo concreto funzionamento;
  • esercitare compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli art. 5,6,7,8 del CTS;
  • attestare, con la nota integrativa, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’art. 14 del CTS;
  • procedere, se ritenuto, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su specifici affari (attività, iniziative, progetti);
  • redigere un verbale per ogni adunanza contente la sintesi delle proprie attività nonché le relazioni ai bilanci.

 

ARTICOLO 14- REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Al superamento dei limiti di cui all’art. 31 del CTS, l'Assemblea deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale, o in alternativa, ai sensi dell’art.30. comma 6 del CTS, può assegnare all’Organo di controllo, collegiale o monocratico, l’esercizio della revisione legale dei conti purché tutti i suoi membri siano iscritti nell’apposito registro dei Revisori legali, istituito presso il Ministero di Economia e Finanze.

Nel caso in cui l’Organo di controllo, incaricato della revisione legale dei conti, sia un Collegio, lo stesso deve essere composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio è eletto nel suo seno tra i membri effettivi.

L’Organo di controllo incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 3 anni e può essere rinominato.

 

ARTICOLO 15 –SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

In caso di estinzione o scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore con finalità simili o connesse a quelle dell’Associazione, nelle more della piena operatività del suddetto ufficio.

L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

 

ARTICOLO 16 – RINVIO ALLA LEGGE

Per quanto non previsto dal presente Statuto si farà riferimento alle norme di legge applicabili e agli eventuali regolamenti e policy che verranno emanati dal Comitato Nazionale e/o dell’Assemblea.

 

Approvato dall’Assemblea di soci e delle socie riunita a Milano in data 30 novembre 2023.

Registrato a Lodi il 6 dicembre 2023 al n. 8492 serie 1T.